Progetto MIDEA: un’applicazione che fornisce informazioni sull’accessibilità dei servizi lungo le strade

L’applicazione consentirà di identificare i percorsi con servizi dedicati alle persone con disabilità

Durante il viaggio troverò una stazione di rifornimento accessibile? O un’area di sosta con bagno attrezzato? Queste sono solo alcune delle domande che l’automobilista o il passeggero con disabilità si pone prima di partire per un viaggio. Domande che, purtroppo, restano senza risposta.

Una ricerca del 2020, relativa all’attenzione dedicata ai disabili, aveva bocciato il 42% delle aree di servizio presenti nelle autostrade italiane. Con il progetto MIDEA arriva finalmente una buona notizia: i viaggiatori con disabilità potranno finalmente avere le risposte alle loro domande.

MIDEA (Mobilità Inclusiva Digitale Equa Autonoma) è un progetto promosso da PIARC Italia, in collaborazione con ADAM accessibility e FISH. Lo scopo è quello di sviluppare un’applicazione per dispositivi mobili che fornisca agli utenti con disabilità informazioni puntuali e aggiornate riguardo i luoghi dotati di servizi accessibili.

Le persone con disabilità saranno in grado, dunque, di programmare un viaggio con la sicurezza di trovare i servizi dedicati lungo il percorso. MIDEA si baserà sull’integrazione delle informazioni relative ai bisogni specifici nei Servizi per la Mobilità. L’applicazione potrà essere incorporata in altre piattaforme per la mobilità. In tal modo si potranno integrare le informazioni sullo stato del traffico con quelle dello stato dei servizi dedicati.

I Sistemi di assistenza automatica al guidatore (ADAS) consentiranno al veicolo connesso alla strada di fruire di informazioni in tempi sempre più rapidi. Sarà il veicolo stesso a leggere la segnaletica con tutte le indicazioni relative ad un punto di ristoro accessibile. Il veicolo sarà infatti connesso in tempo reale con la stazione di servizio o il gestore della strada.

Questa prima fase del progetto prevede la somministrazione di un sondaggio online, che ha lo scopo di definire le necessità delle persone con disabilità che si ritrovano ad affrontare un viaggio in auto.

Più della metà delle risorse destinate alle strutture semiresidenziali per disabili non sono state utilizzate

Durante l’emergenza Covid sono state sospese le attività delle strutture semiresidenziali, destinate alle persone con disabilità. Le attività sono state riprese successivamente, a condizione che venissero rispettati alcuni protocolli.

Durante l’emergenza Covid, lo Stato aveva previso un “Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità”, grazie al quale sono stati stanziati 40 milioni per l’anno 2020. I fondi sono stati assegnati alle Regioni, in modo tale che queste li distribuissero agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità.

Ogni regione, tenendo conto del numero degli utenti con disabilità all’interno delle strutture, doveva determinare l’ammontare massimo di contributo concedibile. Era prevista anche una rendicontazione, da parte delle Regioni, in relazione all’effettiva erogazione dei contributi alle strutture in questione e un monitoraggio dei flussi finanziari.

Non tutte le Regioni hanno reso disponibili i dati. Finora, è emerso che le risorse trasferite dal bilancio statale alle Regioni sono state 39.920.000,00. Tuttavia, ai centri diurni sono stati erogati soltanto 17.218.933,89. Ciò significa che sono state utilizzate meno del 50% delle risorse.

Si rilevano, inoltre, forti disuguaglianze a seconda della regione. Risulta difficile individuare le ragioni da attribuire alla parziale utilizzazione delle risorse rese disponibili nel settore dei servizi sociali e nel sostegno delle persone con disabilità. La situazione di emergenza ha sicuramente influito sulla capacità di attuazione del programma, ritardando delle procedure finalizzate alla gestione delle risorse. Anche le varie organizzazioni territoriali hanno influito sulla gestione efficace delle risorse, come testimoniano le differenze tra le varie regioni.

La Corte dei Conti ha tratto le sue conclusioni:

«Nell’ambito della situazione emergenziale imposta dall’epidemia, che condiziona tuttora, anche successivamente alla riapertura delle strutture semiresidenziali, la prestazione dei servizi alle persone con disabilità, il legislatore ha riaffermato con forza la necessità di garantire la continuità della relativa erogazione, anche attraverso una riprogrammazione a livello territoriale e un potenziamento della relativa offerta. Tuttavia, la forte disomogeneità territoriale che caratterizza nel nostro Paese i servizi sociali non fornisce elementi rassicuranti sulla diffusa e pronta applicazione delle disposizioni esaminate, anche per la mancanza, più in generale, di un’organizzazione che assicuri l’erogazione dei livelli minimi di servizio nella materia.»

Inidonea come capostazione a causa dell’handicap

Non idonea al lavoro di capostazione poiché diabetica: il caso di condanna alle ferrovie

Oggi parliamo di un caso di discriminazione in ambito occupazionale a causa del proprio handicap. In pratica, una donna viene dichiarata inidonea a ricoprire il ruolo di capostazione poiché affetta da diabete. Perciò, questa condanna le Ferrovie dello Stato alla luce della Legge 67/2006, “misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”.

Candidatura come capostazione rifiutata da RFI, la condanna di una donna diabetica per discriminazione

Dunque, la vicenda coinvolge una donna iscritta all’Associazione Diabetici Genova (ADG) e affetta da diabete. Quest’ultima lamenta che nonostante il superamento delle prove selettive per il ruolo di capostazione di RFI viene esclusa in ragione del suo handicap. Perciò, avvia la condanna alle Ferrovie dello Stato, col supporto del suo legale Michele Nannei, consigliere nazionale dell’Associazione Italiana Diabetici (FAND).

Quindi, l’avvocato chiede di accertare e chiarire che la discriminazione della propria cliente per l’handicap del diabete. E quindi di:

  • disporre ed ordinare la rimozione dell’atto discriminatorio, il provvedimento del 3/9/2020 attestante la inidoneità fisica alla mansione di Capostazione;
  • provvedere alla pubblicazione della sentenza su uno o più quotidiani a tiratura nazionale;
  • condannare RFI a risarcire il danno.

A questo punto, Ferrovie si costituisce in giudizio e chiede il rigetto dell’appello negando la natura discriminatoria della decisione. Infatti, RFI sostiene che l’inidoneità è stata invece accertata da medici competenti, che confermavano l’insussistenza dei requisiti psicofisici ritenuti necessari allo svolgimento dell’attività della figura di capostazione. A seguito della visita medica, la donna era stata infatti dichiarata “non idonea per diabete in scompenso metabolico glucidico”.

La conclusione del caso

La giudice del lavoro di Genova, Margherita Bossi, da ragione alla ricorrente con richiamo al D.Lgs. 216/2003, di attuazione della direttiva europea 2000/78 CE. A tal proposito, la ricorrente non nega di avere il diabete, ma sostiene che le sue condizioni cliniche “non sono ostative allo svolgimento delle mansioni di capostazione.” Infine, anche l’INPS viene condannata: dovrà rifondere 5mila euro alla ricorrente per aver dichiarato, attraverso la sua commissione competente, l’inidoneità della donna.

Il suv crossover elettrico Hyundai Ioniq 5 con seggiolino

Hyndai Ioniq 5 – Suv 100% elettrico con seggiolino di trasferimento

Anche le nuove vetture elettriche si prestano ad essere allestite per il trasporto e la guida di persone disabili. Ne è l’esempio questa nuovissima Hyundai Ioniq, il suv crossover 100% elettrico della casa coreana.

Nel sedile passeggero è stato installato un seggiolino di trasferimento Guidosimplex che permette di salire e scendere più agevolmente dalla vettura. L’operazione può essere fatta tranquillamente in autonomia, avvicinando la carrozzina alla vettura.

Questi allestimenti per disabili consentono di accedere a agevolazione fiscali, iva 4%, detrazioni fiscali, esenzione del bollo, tagliando parcheggio) Informati su tutte le agevolazioni di cui puoi usufruire.

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Novità: agevolazioni tariffe telefoniche per disabili

Sconti tariffari anche per gli invalidi con limitazioni della capacità di deambulazione

Il settembre scorso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni approva la Delibera n. 290/21/CONS che contiene importanti novità per il mondo della disabilità. Infatti, tale misura amplia il raggio dei beneficiari della gamma di servizi agevolati in ambito di telefonia mobile e fissa. Ora, per la durata sperimentale di un anno, potranno usufruire di sconti tariffari anche i soggetti invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione.

Sconti di tariffe telefoniche fisso e mobile per disabili con difficoltà deambulatorie

La nuova delibera reca la dicituraDisposizioni in materia di misure riservate a consumatori con disabilità per i servizi di comunicazione elettronica da postazione fissa e mobile”. In pratica, questa misura amplia gli aventi diritto alle agevolazioni dei piani tariffari per telefonia mobile e fissa. Si tratta di una disposizione già accessibile per utenti sordi e ciechi che ora si estende anche agli utenti invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione. Ovvero, i soggetti destinatari di benefici fiscali di cui all’art. 30, comma 7, della legge n. 388/2000.

Nello specifico, ecco cosa prevedono le nuove agevolazioni:

  • Rete fissa: sconto del 50% del canone mensile sul prezzo base di tutte le offerte voce e dati. Stesso discorso per le offerte di sola navigazione Internet, a prescindere dalla tecnologia e dalla velocità di connessione;
  • Mobile: sconto del 50% al prezzo base di almeno una offerta per ciascuna delle tre fasce di offerte caratterizzate da dotazione di dati (<20GB<50GB; >50GB).

Attenzione: è possibile usufruire o delle offerte della rete fissa o di quella mobile, non di entrambe.

Cosa bisogna fare per usufruire del beneficio?

Dunque, per poter beneficiare di quest’offerta bisogna compilare e inviare entro il 1° aprile 2022 il modulo di adesione apposito. Lo si può trovare sul sito degli operatori nella pagina dedicata alle “Agevolazioni per utenti con disabilità”. Inoltre, a questo si dovrà allegare il verbale di handicap riferendosi alla Legge n.388/2000 indicando espressamente l’art. 30 comma 7.

Infine, specifichiamo che le agevolazioni saranno attive per un periodo sperimentale di 12 mesi a partire dal prossimo 30 aprile. Successivamente, Agcom potrà modificare la disciplina delle agevolazioni al fine di inserire nuovi beneficiari.

Da aprile stop alle tutele per i lavoratori fragili

FISH Onlus chiede di prorogare misure assistenziali e di smart working

Il 31 marzo è stato sancita la fine dello stato d’emergenza per la pandemia da Covid-19 e con esso cambiano molte cose. Tra cui, le misure assistenziali prima in vigore specialmente per i lavoratori fragili. Infatti, dal 1° aprile questi ultimi non possono più beneficiare sull’equiparazione dell’assenza da lavoro al ricovero ospedaliero e della possibilità di usufruire dello smart working.

Richiesta di prorogare misure assistenziali per lavoratori fragili oltre il 1° aprile

Ebbene sì, il Decreto Festività concedeva agli aiuti sopracitati di elargirsi dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022. Infatti, con l’ultimo Decreto Legge 24/2022 non si prevede più per i lavoratori fragili alcuna proroga. Tuttavia, negli ultimi giorni si parla nuovamente di crescita dei contagi e questo fa sorgere preoccupazioni dagli enti che si occupano di disabilità.

Infatti, i cosiddetti lavoratori fragili dovranno dal 1° di aprile tornare a lavorare in presenza: ma sono davvero al sicuro? Tra gli altri, il Presidente di FISH Onlus Vincenzo Falabella si esprime nel merito così come segue:

“Nonostante la copertura vaccinale degli italiani stia raggiungendo percentuali sempre più elevate, l’attuale scenario emergenziale e la rapida circolazione delle varianti del virus richiedono di mantenere ancora in vigore le tutele giuslavoristiche”.

E dunque, l’associazione chiede una proroga delle misure d’assistenza per loro fino almeno al 30 giugno 2022. Lo fa presentando una proposta emendativa che invia ai parlamentari dei vari gruppi politici. Qui, si chiede che per i lavoratori pubblici e privati si possa continuare quindi a lavorare da remoto. I lavoratori come attestazione delle loro condizioni dovranno procurarsi una certificazione medico-legale che confermi una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche

Come funziona il collocamento mirato per il lavoro ai disabili?

Inserimento lavorativo per i diversamente abili, la legge e differenze tra pubblico e privato

Per collocamento mirato si intende l’impegno a promuovere l’inserimento e integrazione lavorativa dei disabili. A regolamentare ciò ci pensa la Legge n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 1999. Ora, vediamo assieme a chi si applica tale collocamento, come potersi iscrivere ad apposite liste e quali sono di conseguenza gli obblighi del datore di lavoro.

Collocamento mirato per l’inserimento lavorativo dei disabili: informazioni utili per i beneficiari

Innanzitutto, riportiamo la definizione che si da al collocamento mirato, così come lo descrive l’art. 2 della Legge n. 68:

“quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.”

Ora, stando all’art. 1 della medesima Legge, scopriamo a chi si applica il collocamento mirato:

  • persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o Oppure, handicap intellettivo cui si riconosca un’invalidità civile, con conseguente riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
  • invalidi del lavoro con un grado di invalidità, accertata dall’INAIL, superiore al 33%;
  • non vedenti, colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a 1/10 a entrambi gli occhi. Oppure, sordomuti con sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata;
  • invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria – di cui alle tabelle annesse al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978 (e successive modificazioni).

Iscrizione alle liste

Ora, chi si occupa di tale inserimento lavorativo agevolato? Innanzitutto, si individuano degli organismi definiti “uffici competenti”. Questi, in accordo con servizi sociali, sanitari, educativi e formativi si occupano della programmazione, attuazione e verifica di quegli interventi mirati all’inserimento lavorativo.

Inoltre, gli uffici competenti sono responsabili di:

  • avviamento lavorativo;
  • tenuta delle liste;
  • rilascio delle autorizzazioni;
  • esoneri e compensazioni territoriali;
  • stipula delle convenzioni;
  • attuazione del collocamento mirato.

Dunque, passando a esempi concreti, i Centri per l’Impiego sono usualmente codificati come “uffici competenti” in ciascuna provincia. Qui, si potrà fare l’iscrizione alle liste di categorie protette, munendosi prima di una certificazione con la percentuale d’invalidità richiesta.

Gli obblighi del datore di lavoro

Infine, vediamo quali sono poi gli obblighi dei datori di lavoro di ogni azienda per le categorie protette. Ai sensi dell’art. 3 comma 1, i datori di lavoro pubblici e privati dovranno avere alle loro dipendenze lavoratori di tale categoria nella seguente misura:

  • 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
  • 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
  • 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

Inoltre, il Decreto legislativo n. 151 del 14 settembre 2015 interveniva sulle modalità di assunzioni obbligatorie. Dunque, il decreto prevede che i datori di lavoro privati assumano i lavoratori mediante richiesta nominativa. Inoltre, che decorsi 60 giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione, gli stessi siano tenuti a presentare una richiesta numerica.

Così, individuano con il servizio per il collocamento mirato competente la qualifica sulla base di quelle possedute dagli iscritti nelle apposite liste. Eccezionalmente, il datore di lavoro può chiedere di essere esonerato dall’assunzione obbligatoria se la sua attività rientra in uno dei seguenti settori:

  • edile;
  • trasporto aereo, marittimo, terrestre: per il personale viaggiante/navigante;
  • impianti a fune;
  • minerario.

Mercedes Sprinter 4×4 per il trasporto di carrozzine

Trasportare agevolmente 4 carrozzine per disabili

Comodo e pratico, questo Mercedes Sprinter 4×4 è il veicolo perfetto per trasportare agevolmente 4 carrozzine per il trasporto di disabili.

Per adattare questo Mercedes Sprinter 4×4 al trasporto di carrozzine sono stati effettuati lavori riguardanti la pavimentazione, la logistica interna, il sollevamento e la sicurezza.

Nel dettaglio elenchiamo:

  1. Applicazione di pavimento in alluminio rivestito antisdrucciolo nero;
  2. Gradino elettrico STEM su entrambi i lati del veicolo;
  3. Sedili a sgancio rapido;
  4. Sollevatore per carrozzine Autolift di portata 360 kg;
  5. Mancorrente di salita su entrambi i lati;
  6. Riscaldatore ad aria Webasto.

Tutte queste opere sono state realizzate dal nostro personale presso la nostra sede di Marghera!

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