All’interno delle agevolazioni per le persone con disabilità che hanno intenzione di acquistare un’auto, per poter detrarre il 19% della spesa, ci sono regole diverse a seconda delle condizioni del beneficiario.
Per poter accedere alle agevolazioni fiscali per acquistare un’automobile, non basta la legge 104.
In certi casi, si ha diritto alle agevolazioni direttamente durante l’acquisto dei veicoli con obbligo di adattamento. In altri casi, invece, non esiste alcun obbligo. Quali sono i casi in cui non è indispensabile l’obbligo di adattamento? Quali sono le certificazioni richieste?
La detrazione del 19% deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. La spesa è relativa all’acquisto del veicolo, che può essere nuovo o usato; oppure, relativa alle spese di riparazione durante una manutenzione straordinaria. Risultano escluse, quindi, tutte le spese di manutenzione ordinaria.
Le spese devono essere sostenute per un solo veicolo, entro 4 anni dall’acquisto.
Coloro che hanno diritto alla detrazione per l’acquisto di veicoli senza alcun vincolo di adattamento sono:
- gli invalidi con limitazione grave della capacità di deambulazione e gli invalidi affetti da pluriamputazioni;
- le persone con disabilità psichica o mentale con indennità di accompagnamento;
- i non vedenti e i sordi.
Vediamo nel dettaglio ciascuna categoria e le certificazioni richieste.
Invalidi con limitazione grave della capacità di deambulazione e invalidi affetti da pluriamputazioni
Per poter accedere alla detrazione, ci deve essere una situazione di handicap grave. Bisogna, dunque, aver ottenuto il riconoscimento dell’art 3, comma 3 della legge 104, che riguarda le patologie che limitano in modo permanente la deambulazione.
Se una persona è in possesso di una certificazione di handicap grave, soltanto nell’ambito individuale e relazionale e non in ambito motorio, non può beneficiare della detrazione per l’acquisto del veicolo. Lo può fare nel caso in cui ottenga una certificazione integrativa, che attesti espressamente l’esistenza di una grave limitazione nella capacità di deambulazione.
La gravità della limitazione deve necessariamente essere certificata mediante un verbale della Commissione per l’accertamento dell’handicap (art. 4 della legge n.104/1992). La Commissione deve, inoltre, certificare anche l’handicap grave dei soggetti affetti da pluriamputazioni (circolare 11/05/2001 n.46/E).
La limitazione, permanente e grave, della capacità di deambulare e le pluriamputazioni possono risultare anche dalla certificazione di invalidità, che viene rilasciata da una Commissione medica pubblica differente da quella dell’art. 4 della legge n.104/1992. La certificazione deve riferirsi esplicitamente all’impossibilità di deambulazione in maniera autonoma e alla gravità della patologia.
Per usufruire della detrazione, la mancanza degli arti superiori può prescindere dall’accertamento formale della gravità dell’handicap.
La situazione di handicap grave che determina una grave limitazione nella deambulazione, deve sussistere al momento dell’acquisto del veicolo. Se viene meno successivamente, ma comunque prima di 4 anni, le quote residue saranno ancora detraibili.
Persone con disabilità psichica o mentale con indennità di accompagnamento
Le persone con disabilità psichica o mentale devono avere necessariamente un’indennità di accompagnamento. Lo stato di handicap grave (art.3, comma 3, legge 104/1992) può essere attestato dal certificato della Commissione medica pubblica. Tale certificato deve evidenziare esplicitamente la gravità della patologia psichica o mentale.
La certificazione non si deve limitare a riportare che il soggetto abbia «totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita». Questa certificazione non riscontra la presenza di una disabilità specifica, richiesta dalla normativa fiscale.
Nel caso di minori, il verbale di invalidità civile, secondo il quale il minore «è affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento», basta per riconoscere le agevolazioni previste.
Rientrano nella categoria di portatori di handicap mentale o psichico anche le persone con Sindrome di Down. Anche qui, è necessaria l’indennità di accompagnamento. È valida anche la certificazione che viene rilasciata dal proprio medico di base.
Non vedenti e sordi
Le persone con cecità parziale o assoluta, oppure con residuo visivo che non supera un decimo in entrambi gli occhi possono usufruire della detrazione (artt. 2/3/4 legge n.138 del 3 aprile 2021).
Le persone sorde, invece, possono beneficiare della detrazione in relazione all’art.1, comma 2, della legge n.381 del 26 maggio 1970. La legge dice che «si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva».