Inidonea come capostazione a causa dell’handicap

Non idonea al lavoro di capostazione poiché diabetica: il caso di condanna alle ferrovie

Oggi parliamo di un caso di discriminazione in ambito occupazionale a causa del proprio handicap. In pratica, una donna viene dichiarata inidonea a ricoprire il ruolo di capostazione poiché affetta da diabete. Perciò, questa condanna le Ferrovie dello Stato alla luce della Legge 67/2006, “misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”.

Candidatura come capostazione rifiutata da RFI, la condanna di una donna diabetica per discriminazione

Dunque, la vicenda coinvolge una donna iscritta all’Associazione Diabetici Genova (ADG) e affetta da diabete. Quest’ultima lamenta che nonostante il superamento delle prove selettive per il ruolo di capostazione di RFI viene esclusa in ragione del suo handicap. Perciò, avvia la condanna alle Ferrovie dello Stato, col supporto del suo legale Michele Nannei, consigliere nazionale dell’Associazione Italiana Diabetici (FAND).

Quindi, l’avvocato chiede di accertare e chiarire che la discriminazione della propria cliente per l’handicap del diabete. E quindi di:

  • disporre ed ordinare la rimozione dell’atto discriminatorio, il provvedimento del 3/9/2020 attestante la inidoneità fisica alla mansione di Capostazione;
  • provvedere alla pubblicazione della sentenza su uno o più quotidiani a tiratura nazionale;
  • condannare RFI a risarcire il danno.

A questo punto, Ferrovie si costituisce in giudizio e chiede il rigetto dell’appello negando la natura discriminatoria della decisione. Infatti, RFI sostiene che l’inidoneità è stata invece accertata da medici competenti, che confermavano l’insussistenza dei requisiti psicofisici ritenuti necessari allo svolgimento dell’attività della figura di capostazione. A seguito della visita medica, la donna era stata infatti dichiarata “non idonea per diabete in scompenso metabolico glucidico”.

La conclusione del caso

La giudice del lavoro di Genova, Margherita Bossi, da ragione alla ricorrente con richiamo al D.Lgs. 216/2003, di attuazione della direttiva europea 2000/78 CE. A tal proposito, la ricorrente non nega di avere il diabete, ma sostiene che le sue condizioni cliniche “non sono ostative allo svolgimento delle mansioni di capostazione.” Infine, anche l’INPS viene condannata: dovrà rifondere 5mila euro alla ricorrente per aver dichiarato, attraverso la sua commissione competente, l’inidoneità della donna.