Come funziona il collocamento mirato per il lavoro ai disabili?

Inserimento lavorativo per i diversamente abili, la legge e differenze tra pubblico e privato

Per collocamento mirato si intende l’impegno a promuovere l’inserimento e integrazione lavorativa dei disabili. A regolamentare ciò ci pensa la Legge n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 1999. Ora, vediamo assieme a chi si applica tale collocamento, come potersi iscrivere ad apposite liste e quali sono di conseguenza gli obblighi del datore di lavoro.

Collocamento mirato per l’inserimento lavorativo dei disabili: informazioni utili per i beneficiari

Innanzitutto, riportiamo la definizione che si da al collocamento mirato, così come lo descrive l’art. 2 della Legge n. 68:

“quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.”

Ora, stando all’art. 1 della medesima Legge, scopriamo a chi si applica il collocamento mirato:

  • persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o Oppure, handicap intellettivo cui si riconosca un’invalidità civile, con conseguente riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
  • invalidi del lavoro con un grado di invalidità, accertata dall’INAIL, superiore al 33%;
  • non vedenti, colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a 1/10 a entrambi gli occhi. Oppure, sordomuti con sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata;
  • invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria – di cui alle tabelle annesse al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978 (e successive modificazioni).

Iscrizione alle liste

Ora, chi si occupa di tale inserimento lavorativo agevolato? Innanzitutto, si individuano degli organismi definiti “uffici competenti”. Questi, in accordo con servizi sociali, sanitari, educativi e formativi si occupano della programmazione, attuazione e verifica di quegli interventi mirati all’inserimento lavorativo.

Inoltre, gli uffici competenti sono responsabili di:

  • avviamento lavorativo;
  • tenuta delle liste;
  • rilascio delle autorizzazioni;
  • esoneri e compensazioni territoriali;
  • stipula delle convenzioni;
  • attuazione del collocamento mirato.

Dunque, passando a esempi concreti, i Centri per l’Impiego sono usualmente codificati come “uffici competenti” in ciascuna provincia. Qui, si potrà fare l’iscrizione alle liste di categorie protette, munendosi prima di una certificazione con la percentuale d’invalidità richiesta.

Gli obblighi del datore di lavoro

Infine, vediamo quali sono poi gli obblighi dei datori di lavoro di ogni azienda per le categorie protette. Ai sensi dell’art. 3 comma 1, i datori di lavoro pubblici e privati dovranno avere alle loro dipendenze lavoratori di tale categoria nella seguente misura:

  • 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
  • 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
  • 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

Inoltre, il Decreto legislativo n. 151 del 14 settembre 2015 interveniva sulle modalità di assunzioni obbligatorie. Dunque, il decreto prevede che i datori di lavoro privati assumano i lavoratori mediante richiesta nominativa. Inoltre, che decorsi 60 giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione, gli stessi siano tenuti a presentare una richiesta numerica.

Così, individuano con il servizio per il collocamento mirato competente la qualifica sulla base di quelle possedute dagli iscritti nelle apposite liste. Eccezionalmente, il datore di lavoro può chiedere di essere esonerato dall’assunzione obbligatoria se la sua attività rientra in uno dei seguenti settori:

  • edile;
  • trasporto aereo, marittimo, terrestre: per il personale viaggiante/navigante;
  • impianti a fune;
  • minerario.
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