Congedo biennale per assistenza ai disabili

Tutte le precisazioni su ferie, scatti di anzianità, TFS/TFR, fini pensionistici fruibili da chi assiste una persona disabile

Secondo il D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, in caso di necessità d’assistenza a familiari con disabilità grave accertata e certificata, è previsto il congedo biennale retribuito (art.3, comma 3, L. n.104 del 5 febbraio 1992). Si tratta di un congedo della durata massima di due anni totali, fruibili in modalità frazionata o cumulativa. Tale possibilità è riservata al coniuge (o alla persona unita civilmente) o -in caso di decesso di quest’ultimo- a: genitore, figlio, fratello o sorella, parente o affine fino al terzo grado.

Congedo biennale per assistenza ai disabili: la convivenza è requisito fondamentale

Il congedo biennale per assistenza ai disabili sopra descritto è una possibilità offerta ai soli conviventi del disabile destinatario dell’assistenza. In particolare, la circolare INPS n.32 del 2012 specifica che per convivenza s’intende la stessa residenza tra i due soggetti in questione. Dunque, per ottenere il congedo è sufficiente la residenza presso lo stesso indirizzo e numero civico (inoltre, nel caso di immobile a più piani, non serve nemmeno che la residenza sia nello stesso appartamento).

Congedo biennale assistenza disabili: la documentazione necessaria

Le indicazioni in materia di congedi per assistere persone con disabilità sono fornite dalla circolare n.3 del 1° febbraio 2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica. Quindi, la documentazione da fornire, al momento della richiesta di fruizione del congedo straordinario, è:

  • Certificazione d’invalidità del familiare da assistere (L. 104 del 1992 riportante la grave disabilità ex art. 3, comma 3);
  • Autocertificazione sottoscritta del soggetto fruitore del congedo, attestante: di essere l’unico familiare assistente, di esserne convivente e che il disabile in quesitone non sia ricoverato presso strutture sanitarie.

Retribuzione

Qual è la retribuzione spettante al dipendente quando questo è in congedo straordinario? un’indennità pari alla retribuzione fissa e continuativa risultante nell’ultimo cedolino del mese immediatamente precedente l’inizio della fruizione del congedo. Ad essa sono esclusi eventuali compensi accessori e/o indennità ulteriori risultanti in busta paga (Es. pagamenti straordinari, conguagli etc.).

Nota bene: attualmente, l’ISTAT considera soglia massima di indennità percepibile 47.967,72; però, questo valore viene rivalutato di anno in anno.

Retribuzione: svantaggi e benefici

Il congedo biennale straordinario costituisce un arco temporale non utile alla maturazione del diritto alle ferie. Inoltre, in questo periodo non si matura la 13esima, né si integra il trattamento di fine servizio (TFS) od il trattamento di fine rapporto (TFR). Comunque, nel congedo straordinario si maturano annualità a fini pensionistici.

Per quanto riguarda gli scatti di anzianità: nessuna possibilità. Infatti, il congedo biennale per assistenza ai disabili non è utile ai fini della progressione economica, quindi non prevede alcun aumento in busta paga.

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