INPS comunica novità su Legge 104 e invalidità civile

Cambio di iter per le visite di revisione, lo comunica un pdf dell’INPS

Il 25 febbraio l’INPS pubblica il messaggio n. 926 che illustra alcune novità operative riguardo la visita di revisione. Dunque, i soggetti a cui si riferisce sono le persone con riconoscimento di invalidità civile o di handicap, cui si riferisce la Legge 104. Inoltre, tali individui devono essere in possesso di verbali che contengano una data di visita di revisione.

Una premessa sulla rivedibilità e l’importanza della visita di revisione ai sensi della legge

Innanzitutto, ricordiamo che è l’INPS che convoca per la visita di revisione e lo fa tramite una comunicazione che rivolge direttamente al cittadino. Quest’ultimo conserverà i benefici di tale visita ai sensi dell’art. 25 comma 6-bis del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014. Attualmente, si inserisce in sede di conversione dalla legge n. 114 del 11 agosto 2014 che recita così:

“nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)”.

Inoltre, si rammenta che l’obbligo di rivedibilità può essere indicato nel verbale in sede di accertamento di invalidità o di handicap. Così che ci sia una conferma che dura nel tempo delle condizioni patologiche e dei benefici che ne seguono. A questi ultimi, il cittadino può accedervi proprio in virtù di tale certificazione.

Attenzione, se il cittadino interessato a ricevere la certificazione non si presenta alla visita di revisione avverrà una sospensione della prestazione e i benefici correlati. Successivamente, avverrà la revoca degli stessi ai sensi dell’art. 37 della legge n. 448/1998 e art. 5, comma 5, del Regolamento di cui al D.P.R. n. 698/1994.

La comunica dell’INPS con le novità su Legge 104 e invalidità civile

Dunque, recentemente l’INPS decide di cambiare l’iter di revisione per i cittadini, col fine di velocizzare e semplificare la pratica. Per far sì che ciò sia possibile, viene implementato l’uso di internet, in modo da riuscire a valutare il cittadino sugli atti. Ossia, sui suoi esami, visite e certificazioni, senza la necessità di una convocazione in presenza.

Quindi, passiamo a illustrare la nuova procedura di convocazione:

  • 4 mesi prima della data prevista per la visita di revisione verrà trasmessa al cittadino una lettera con posta prioritaria. Questa contiene l’invito ad allegare la propria documentazione sanitaria tramite il servizio online “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile” come diceva il messaggio n. 3315 del 1° ottobre 2021. A questo punto, qualora l’interessato voglia avvalersi della valutazione sugli atti, tale modalità accertativa sarà utilizzata per la definizione delle domande e posizioni in attesa di valutazione sanitaria – ai sensi dell’ 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. Effettivamente, tale articolo introduce la possibilità per le commissioni mediche (che si occupano all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap) di redigere verbali, sia di prima istanza che di revisione. Questo anche solo con una valutazione degli atti e in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva;
  • L’idonea documentazione sanitaria deve essere inviata entro 40 giorni dalla data di spedizione della lettera. Allora, il processo di revisione si conclude con la valutazione sugli atti. In caso contrario, si procede col fissare una visita di revisione;
  • Qualora non sia possibile procedere a una valutazione sugli atti o nel caso di mancata trasmissione di documentazione medica integrativa, l’interessato è convocato ad effettuare visita diretta. Perciò, riceve a mezzo di raccomandata A/R (o SMS se l’istituto ne è a conoscenza) l’invito a presentarsi presso l’Unità Operativa Complessa (UOC) o l’Unità Operativa Semplice (UOS) competente per territorio. La data della visita dipenderà dalla disponibilità dei calendari della Commissione Comunque, può in alcuni casi non coincidere con la data di revisione che si riporta nel verbale. Sul sito dell’INPS – alla sezione “MyInps” – è possibile monitorare la programmazione dell’eventuale visita diretta;
  • Comunque, è sempre attivo anche il servizio di chiamata (outbound). Tuttavia, lo è qualora l’Istituto conosca il relativo contatto telefonico. Dunque, l’individuo sarà avvisato di persona della visita già programmata. Inoltre, tramite tale servizio si ricorda al diretto interessato la data, il luogo e l’ora della visita di revisione. Poi, segue un ulteriore invito tramite messaggio SMS per ricordare l’appuntamento;
  • In caso di impedimento a presenziare alla visita deve essere prodotta, alla struttura INPS territorialmente competente, una documentata richiesta di giustificazione per motivi amministrativi o sanitari. In caso di accoglimento della giustificazione l’assistito è nuovamente convocato a visita;

Infine, tutte le comunicazioni di richiesta di documentazione sanitaria e di convocazione a visita esplicitano in modo chiaro che l’assenza non giustificata comporta la sospensione cautelativa della prestazione economica e degli altri eventuali benefici correlati. Inoltre, si comunicheranno al cittadino le modalità per presentare l’idonea giustificazione. Dunque, decorsi 90 giorni dalla comunicazione della sospensione, si procede alla revoca definitiva della prestazione.

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