Addio alle barriere digitali: anche il web diventa più accessibile

Dallo scorso 5 novembre si è allargata la platea dei soggetti che devono rispettare le norme sull’accessibilità di siti web e app, rimuovendo le barriere digitali per le persone con disabilità.

La Legge 120/2020 è intervenuta sulla Legge Stanca (Legge 4/2004). D’ora in poi, anche le aziende private dovranno rispettare le norme sulla fruibilità e sull’accessibilità dei siti web e delle app per smartphone. La pena è quella di incorrere in sanzioni corrispondenti al 5% del fatturato.

L’obbligo, nello specifico, riguarda:

  • Pubblica Amministrazione;
  • enti pubblici economici;
  • aziende municipalizzate regionali;
  • aziende private concessionarie di servizi pubblici;
  • aziende di trasporto e di telecomunicazione;
  • enti di assistenza e riabilitazione pubblici;
  • aziende appaltatrici di servizi informatici;
  • soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l’erogazione dei servizi;
  • organismi di diritto pubblico;
  • soggetti giuridici differenti rispetto a quelli sopra elencati, che offrono servizi al pubblico tramite web o applicazione con fatturato superiore a 500 milioni di euro negli ultimi tre anni.

Principio di uguaglianza

Al fine di garantire il principio di uguaglianza, nel pieno rispetto dell’articolo 3 della nostra Costituzione, tutti devono avere la possibilità di accedere alle informazioni e ai servizi relativi. E se per accedere alle informazioni sono necessari strumenti informatici e telematici, dovrà essere garantita la piena accessibilità di tali strumenti.

Come definito dalla Legge Stanca, il concetto di accessibilità indica «la capacità dei sistemi informatici ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari».

Dichiarazione di accessibilità

Per rispettare questi principi i gestori dei siti web dovranno dotarsi di una dichiarazione di accessibilità, da aggiornare il 23 settembre di ogni anno. La dichiarazione dovrà contenere i dettagli analitici sull’accessibilità e la fruibilità da parte dei propri siti e delle proprie app.

La dichiarazione dovrà essere redatta utilizzando il modello di dichiarazione messo a disposizione da Agid e dovrà essere accessibile attraverso un link da apporre nel footer del proprio sito web o nelle informazioni dello store.

Onere sproporzionato

Secondo l’art.3 della Legge Stanca, il rispetto delle disposizioni sulla fruibilità e sull’accessibilità dei siti web e delle app è escluso se esiste un onere sproporzionato, ovvero, un onere finanziario e organizzativo eccessivo.

Il soggetto erogatore, in ogni caso, dovrà indicare le parti dell’app o del sito inaccessibili e fornire anche le ragioni che vanno a determinare tale inacessibilità, indicando eventuali soluzioni alternative.