Dallo scorso 5 novembre si è allargata la platea dei soggetti che devono rispettare le norme sull’accessibilità di siti web e app, rimuovendo le barriere digitali per le persone con disabilità.
La Legge 120/2020 è intervenuta sulla Legge Stanca (Legge 4/2004). D’ora in poi, anche le aziende private dovranno rispettare le norme sulla fruibilità e sull’accessibilità dei siti web e delle app per smartphone. La pena è quella di incorrere in sanzioni corrispondenti al 5% del fatturato.
L’obbligo, nello specifico, riguarda:
- Pubblica Amministrazione;
- enti pubblici economici;
- aziende municipalizzate regionali;
- aziende private concessionarie di servizi pubblici;
- aziende di trasporto e di telecomunicazione;
- enti di assistenza e riabilitazione pubblici;
- aziende appaltatrici di servizi informatici;
- soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l’erogazione dei servizi;
- organismi di diritto pubblico;
- soggetti giuridici differenti rispetto a quelli sopra elencati, che offrono servizi al pubblico tramite web o applicazione con fatturato superiore a 500 milioni di euro negli ultimi tre anni.
Principio di uguaglianza
Al fine di garantire il principio di uguaglianza, nel pieno rispetto dell’articolo 3 della nostra Costituzione, tutti devono avere la possibilità di accedere alle informazioni e ai servizi relativi. E se per accedere alle informazioni sono necessari strumenti informatici e telematici, dovrà essere garantita la piena accessibilità di tali strumenti.
Come definito dalla Legge Stanca, il concetto di accessibilità indica «la capacità dei sistemi informatici ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari».
Dichiarazione di accessibilità
Per rispettare questi principi i gestori dei siti web dovranno dotarsi di una dichiarazione di accessibilità, da aggiornare il 23 settembre di ogni anno. La dichiarazione dovrà contenere i dettagli analitici sull’accessibilità e la fruibilità da parte dei propri siti e delle proprie app.
La dichiarazione dovrà essere redatta utilizzando il modello di dichiarazione messo a disposizione da Agid e dovrà essere accessibile attraverso un link da apporre nel footer del proprio sito web o nelle informazioni dello store.
Onere sproporzionato
Secondo l’art.3 della Legge Stanca, il rispetto delle disposizioni sulla fruibilità e sull’accessibilità dei siti web e delle app è escluso se esiste un onere sproporzionato, ovvero, un onere finanziario e organizzativo eccessivo.
Il soggetto erogatore, in ogni caso, dovrà indicare le parti dell’app o del sito inaccessibili e fornire anche le ragioni che vanno a determinare tale inacessibilità, indicando eventuali soluzioni alternative.