Gli interventi mirati all’eliminazione delle barriere architettoniche fruiscono della detrazione del superbonus 110%
Le spese condominiali per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche rientrano nel superbonus 110%.
Ad esempio, nel caso della realizzazione di una piattaforma elevatrice per soggetti con ridotta capacità motoria, i condòmini possono usufruire dell’agevolazione. Questo, a prescindere dalla propria età e con la doppia possibilità di optare per la cessione o lo sconto sul corrispettivo.
Superbonus 110% per abbattere le barriere architettoniche anche in assenza di disabili residenti
Generalmente, quando si fa rifermento al superbonus 110% si pensa alla possibilità di potenziare l’efficientamento energetico della propria abitazione. Tuttavia, questa possibilità di detrazione fiscale al 110% riguarda anche le realizzazioni- installazioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Allora, se si prende, per esempio, l’installazione di un elevatore-montacarichi, essa rientra nel superbonus?
Sì, perché la legge di bilancio 2021 prevede, tra gli elementi di maggior rilievo, qualsiasi strumento adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione. Questo, per favorire le persone portatrici di handicap in situazione di gravità proprio come i soggetti sopra i 65 anni. Comunque, vale la pena sottolineare che si tratta di interventi che devono presentare le caratteristiche tecniche previste dall’ apposito decreto ministeriale (del 14 giugno 1989, n. 236).
Infine, un solo requisito è necessario: questi interventi per superamento delle barriere architettoniche (“trainati”), devono essere eseguiti insieme agli interventi di risparmio energetico (“trainanti”).
Ciò significa che esiste un preciso arco temporale (quello della vigenza dell’agevolazione) per realizzare gli interventi “trainanti”, all’interno del quale devono necessariamente esser realizzati gli interventi “trainati”. Invece, circa il limite massimo di spesa per il Superbonus, la cifra è di 96.000euro